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Nota 6. alla lettera tredicesima di Roma Papale 1882
Nelle tavole poste nella prima sala degli archivi scrivono i notai sostituti, sotto la direzione del capo notaio: essi ricevono le denunzie e le spontanee, e scrivono gl'interrogatori e le risposte degli accusati, e le deposizioni de' testimoni.
Mi si domanderà: "Cosa sono le spontanee?" Esse sono le confessioni di coloro che spontaneamente si accusano di qualche delitto appartenente al S. Uffizio. Se la spontanea è fatta dal reo prima che giunga al S. Uffizio la denunzia, allora il reo è assoluto, mediante una salutare segreta penitenza, e quando viene la denunzia si pone in archivio e per quella volta non si procede. Io so di un frate il quale era stato per sedici volte denunciato di avere sedotte delle giovani al confessionale, e non era stato mai punito, perchè sempre, prima che arrivasse la denuncia, egli aveva fatta la sua spontanea.
Però le replicate spontanee si ammettono per questi delitti, non si ammettono per l'eresia: la prima spontanea si ammette per l'eretico occulto, non mai per il dommatizzante; e quando l'eretico anche occulto facesse una seconda spontanea, si procede contro di lui come relapso (ricaduto).