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Giuramento all'inquisito. – Procedura del S. Uffizio

Nota 6. alla lettera diciassettesima di Roma Papale 1882

In nessun tribunale, per quanto sia dispotico, si dà mai giuramento all' inquisito contro se stesso, essendo una tentazione potentissima allo spergiuro, ed essendo anche contro la legge naturale che comanda la propria difesa. Ma il tribunale del S. Uffizio è sopra ogni legge. L' inquisito deve giurare di rispondere a tutte le interrogazioni con tutta verità anche contro se stesso. Gl' interrogatorii sono molto lunghi, le interrogazioni sono per la più parte insidiose, e dirette a far cadere in contradizione l' inquisito: allora il giudice inquirente gli contesta la contradizione, e fa notare nel processo lo spergiuro che costituisce nel S. Uffizio il delitto di sospetto di eresia.

Sembrano impossibili agli uomini onesti cotali iniquità: è necessario dunque darne una spiegazione. Appena un individuo è arrestato per ordine del S. Uffizio, egli non è nè prevenutoinquisito, ma egli è già reo. Nella procedura del S. Uffizio il prevenuto non è chiamato che col nome di reo. Una volta accusato, tutta la procedura non è diretta a scoprire la verità, ma a confermare l' accusa; quindi si suppone che 1' accusato sempre mentisca, e nel Direttorio degli inquisitori si dànno dieci cautele al giudice istruttore per costringere il reo a dire quel che vuole il santo tribunale. Per esempio, la quarta cautela è questa: l'istruttore deve avere in mano il processo, svolgerlo, fingere di leggere, e poi dire: "Dal processo resulta chiaro che voi mentite;" deve anche figurare di leggere una deposizione che non esiste, per costringere il reo a confessare quello che non è mai esistito.

La quinta cautela è questa: l'inquisitore deve fingere di non potere più ascoltare il reo per molti mesi, e dire che avrebbe voluto sbrigarlo in quel giorno; ma, poichè non vuol confessare, deve rimandarlo al carcere rigoroso, e chi sa fra quanto tempo potrà ascoltarlo di nuovo.

La sesta cautela è di moltiplicare in tal modo le interrogazioni da generare confusione nella mente dell' accusato, e così indurlo a contradirsi.

Non solamente il S. Uffizio opera in questo modo per trarre dalla bocca degli inquisiti ciò che vuole, ma gli impedisce ogni mezzo di difesa. L' inquisito non può mai sapere chi sono i suoi accusatori, ed i testimoni che han deposto contro di lui, per cui non può dargli nessuna eccezione. Quanti infelici sono stati accusati per odio, per malignità e per vendetta! Il S. Uffizio crede ciecamente all'accusatore, il giuramento dell' accusatore è per lui prova della verità, sebbene 1' accusatore sia persona che non sarebbe ammessa a rendere testimonianza dinanzi a qualunque altro tribunale; ma il giuramento dell' inquisito si esige solo per contestargli lo spergiuro.

Le difese del S. Uffizio sono parimente illusorie. Vi è un difensore pagato dal tribunale, il quale naturalmente non gode la fiducia di nessuno dei difesi. Al difensore è comunicato il processo, egli scrive la difesa e poi deve presentarla al procuratore fiscale per 1' approvazione. Quando il fiscale l'ha approvata, togliendole veramente quello che può essere difesa se ce n' è, allora la difesa è passata ai copisti, che ne fanno le copie manoscritte, insieme alle osservazioni che su di essa fa i1 fiscale, e si mandano ai giudici, i quali, senza ascoltare nè vedere il prevenuto, lo giudicano inappellabilmente su quello scritto.

Accade qualche volta che un inquisito vuol difendersi da sè stesso, ovvero domanda un avvocato di fiducia per suo difensore. Se si difende da sè stesso, gli è comunicato il processo, ma non tutto, gli sono comunicati quegli atti dai quali non possa mai venire in cognizione nè degli accusatori, nè dei testimoni, e così la difesa resta impossibile. Su quel processo gli si permette di scrivere la sua difesa, la quale deve essere passata al fiscale, il quale vi toglie tutto quello che vuole, poi la fa copiare e passare ai giudici con le sue risposte.

Quando si permette ad un avvocato di difendere un accusato, l'avvocato può parlare con 1' accusato una volta prima di aver veduto il processo, in conseguenza non può domandare al suo difeso gli schiarimenti necessari, perchè non conosce il processo. Si consegna all' avvocato il processo, ma senza il nome degli accusatori e dei testimoni, e soppresse tutte le circostanze che potrebbero farli conoscere. L'avvocato su quell'informe processo deve scrivere la sua difesa, consegnarla al fiscale, il quale ne sopprime quelle parti che crede, vi risponde, e poi la distribuisce ai giudici.

In questo barbaro sistema tutti i principii di giustizia sono rovesciati, la difesa è un' illusione, la parola resta sempre per ultimo al fisco, e mai al difensore ed all' accusato; i giudici condannano senza mai aver veduto, nè ascoltato il prevenuto.

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