Home > Per non dimenticare > Roma Papale > Lettera ventesima

Giurisprudenza dell'inquisizione

Nota 6. alla lettera ventesima di Roma Papale 1882

Fa orrore ad ogni anima onesta, nel leggere la giurisprudenza dell’ Inquisizione, e sentire chi sono coloro, i quali sono ammessi come accusatori, e come testimoni degni di fede, a deporre in quel tribunale.

Sono ammessi gli scomunicati, sebbene secondo il diritto canonico gli scomunicati sieno morti civilmente, abbiano perduto i diritti di cittadini, il diritto di ereditare anche i beni dei loro padri, il diritto di vendere, di comprare, di possedere, di rendere testimonianza. Ma per le cause del S. Uffizio si passa sopra a tutto, ed essi sono degni di fede.

Sono ammessi a testimoniare i complici, vale a dire coloro i quali nella speranza di salvare sè stessi sono i più disposti a mentire ed a calunniare l’ accusato.

Sono ammessi a testimoniare gli uomini che hanno incorso una nota d’infamia per i loro delitti.

Sono ammessi a testimoniare gli eretici, ma a questa espressa condizione, che la loro testimonianza deve essere creduta soltanto quando è contro l’ accusato, e quando è favorevole non deve esser creduta.

Sono ammessi a testimoniare nelle cause di eresia i Turchi, i Giudei, e gl’ Infedeli.

Sono ammessi a testimoniare gli spergiuri: per esempio, se un testimonio nel corso del processo si ritratta, e dice che la sua testimonianza che avea fatta con giuramento è falsa, non deve essere creduto; ma se, dopo tale ritrattazione, si presenta a fare un’ altra accusa in danno del prevenuto, allora dev’ essere creduto.

Sono ammessi a testimoniare la moglie, i figli, i parenti, i servi dell’ accusato, ma a questa condizione, che debbano essere creduti solo quando depongono contro l’ accusato, non mai quando depongono in favore: anzi se i figli testimoniano contro il padre sono premiati dall’ Inquisizione, vale a dire essi non incorrono le pene d’ infamia e di confisca fulminate contro i figli degli eretici, e ciò in premio della loro delazione.

Chi volesse vedere distesamente queste infami leggi della Inquisizione, non ha che a consultare il Direttorio degl’ inquisitori del reverendo padre Eimerico.

Vai ad inizio pagina.

« Nota precedente | Lettera | Nota successiva »